NOMINA AMMINISTRATORE

Per la nomina dell’amministratore di condominio esistono tre modalità:


  1. Delibera durante la annuale assemblea ordinaria dove per consuetudine viene posto all'ordine del giorno il punto: conferma o revoca amministratore.
  2. Delibera in una assemblea straordinaria indetta su richiesta dei condomini o in caso di inerzia dell'amministratore, indetta dai condomini stessi.
  3. Revoca giudiziaria su richiesta di uno o più condomini.
 
Assemblea ordinaria
Questo è indubbiamente il metodo migliore e comunemente utilizzato. Non esiste il concetto di “rinnovo” del mandato dell’amministratore, pertanto al termine del mandato annuale segue sempre una nuova nomina. Le maggioranze necessarie per la nomina dell’amministratore sono la metà delle quote millesimali e la metà dei presenti alla votazione.
 
Assemblea straordinaria
Per la convocazione dell’assemblea straordinaria si può procedere secondo le regole stabilite dall'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile: cioè, almeno due condomini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell'edificio devono mandare una raccomandata all'amministratore chiedendo, ai sensi di tale articolo, la convocazione di un'assemblea straordinaria (vedi ALLEGATO 1). Se entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, egli non convoca alcuna assemblea, gli stessi condomini (è indispensabile che siano esattamente gli stessi) possono convocare autonomamente l’assemblea senza essere obbligati a comunicarlo all’amministratore, e poi deliberare in merito (vedi ALLEGATO 2). Nell’assemblea così costituita vale quanto detto al punto 1 per la nomina di un nuovo amministratore.
 
Revoca giudiziaria
Tale metodo è da utilizzarsi solo in casi marginali eclatanti ed in cui è stato impossibile far conto di una maggioranza capace di decidere per il bene del condominio e non solo per i propri interessi. Ci sono tre casi previsti dal codice civile agli artt. 1129 e 1131 che consentono anche ad un solo condomino di richiedere la revoca giudiziaria in base all'art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile: - Omessa notizia all'assemblea di citazioni o provvedimenti il cui contenuto esuli dalle sue attribuzioni; - Mancata resa del conto della sua gestione per due anni consecutivi; - Sussistenza di "fondati sospetti di gravi irregolarità". Prima di intraprendere questa strada è necessario avvalersi di una valida consulenza per il corretto svolgimento della pratica. In alternativa è possibile da parte di uno o più condomini rivolgersi al "Tribunale della Volontaria Giurisdizione" della propria città (TORINO Corso Vittorio Emanuele II, 130 Piano: settore I - scala C - piano terra, Stanza: 01160 ) facendo regolare domanda di ricorso per revoca amministratore, raccontando nella stessa tutte le ragioni per cui la si richiede ed allegando eventuali documenti comprovanti quanto si espone nella domanda stessa. Il tutto può essere fatto con modica spesa e senza ricorrere al patrocinio di un legale. Contrariamente a molte cause civili cosiddette "normali", il ricorso al "Tribunale della Volontaria Giurisdizione" ottiene un esito nel giro di pochissimo tempo (da uno a tre mesi a seconda della città interessata). Quest'ultima modalità è’ assolutamente sconsigliabile e da utilizzarsi solo in casi eclatanti quando non sia stato possibile far conto di una maggioranza capace di decidere per il bene del condominio e non solo per i propri interessi.


A1_richiesta_assemblea.pdf
A2_convocazione_assemblea.pdf